Descrizione
In occasione delle Elezioni Comunali 2026 la Regione Autonoma della Sardegna prevede un contributo da erogare in favore dei cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Sardegna che si recano al voto.
Il contributo è anticipato dai Comuni, ed è commisurato all'importo effettivamente sostenuto per le spese di viaggio e comunque fino ad un massimo di euro 250,00 per gli elettori che provengono dai paesi europei ed euro 1.000,00 da quelli extraeuropei, previa presentazione da parte degli elettori di tutta la documentazione comprovante le spese di viaggio.
Al fine di beneficiare del contributo per il rimborso delle spese di viaggio gli elettori devono:
- Essere iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);
- Essere cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna, che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali, nonché dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
- Essere i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804;
- Essere militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero;
- Aver espresso il proprio voto esibendo la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della Sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, di una dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione corredata della fotocopia di un documento di identità valido;
- Dimostrare con i biglietti dell’intero viaggio di essere arrivati entro i due mesi precedenti la data delle consultazioni (arrivo al Comune sardo) e non oltre i due mesi successivi alla data delle consultazioni stesse (partenza per lo stato estero);
È esclusa la possibilità di beneficiare del contributo per una sola tratta anche se avvenuta nei termini.
Nel caso in cui il viaggio di andato o di ritorno preveda la necessità di più mezzi, lo scalo non dovrà superare le 24 ore di sosta, pena la non rimborsabilità (si rimanda per le precisazioni dei casi particolari alle FAQ allegate).
Sono ammesse al rimborso solamente le spese di viaggio ammissibili e documentate, oggettivamente riconducibile all’elettore e al tragitto percorso dallo stesso.
Sono ricomprese le spese del solo soggetto elettore, comprovanti titoli di viaggio a mezzo aereo, nave, bus extraurbano e treno purché il tragitto effettuato sia coerente con l’itinerario del viaggio dell’elettore e nei limiti degli importi massimi rimborsabili previsti dalla normativa vigente.
Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per pedaggi autostradali, auto a noleggio con o senza conducente o di soggetti terzi, per parcheggi, per uso di taxi, del chilometraggio con mezzo proprio e il costo del passaggio auto in nave.
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Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2026, 20:09