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Addizionale IRPEF 2014

La compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF è regolata dal Decreto Legislativo n. 360 del 29 agosto 1998 e successive modifiche.

L’art.1 comma 11 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con  Legge n. 148/2011 ha abrogato l’art.5 del D.Lgs. n. 23/2011 ripristinando la facoltà di aumentare le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF fino allo 0,8% anche differenziandole in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti dal D.P.R. N. 917/1986 . Il Comune di Ittiri con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23/07/2014 ha approvato le seguenti aliquote, a decorrere dall'anno 2014:

Scaglioni di Reddito Aliquota
Da 0 a 15.000,00 0.45
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00  0.55
Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 0.65
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 0.75
Oltre 75.000,00 0.80

L’addizionale non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini IRPEF non supera la soglia di esenzione fissata in € 10.000,00 precisando nel contempo che, se il reddito del soggetto passivo supera tale soglia di esenzione, l’addizionale si applica sull’intero reddito complessivo, senza considerare alcuna soglia di esenzione Il calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF.

L’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta al Comune in cui la persona fisica ha il domicilio fiscale che, non necessariamente dovrà coincidere con la residenza, al 1° gennaio dell’anno di riferimento e si calcola applicando le aliquote, in ragione degli scaglioni di reddito IRPEF.
La base di calcolo è costituita dal reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
L’addizionale non è dovuta se non è dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche e se risulta inferiore ai valori minimi quantificati in € 12,00 per il versamento dell’imposta sul reddito e delle addizionali.

Acconto 
E' stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente. L'aliquota da utilizzare è quella vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della deliberazione per l'anno in corso non sia effettuata entro il 20 dicembre dell'anno precedente.
Per i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati a quello di lavoratore dipendente ai sensi degli artt. 49 e 50 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per i percettori di redditi da pensione l'acconto è determinato dal sostituto d'imposta e trattenuto nel numero massimo di nove rate a partire dal mese di marzo.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati e redditi da pensione, la determinazione e il pagamento dell'addizionale in acconto avviene in sede di dichiarazione dei redditi.

Saldo
per i lavoratori dipendenti ed i percettori di redditi assimilati a quello di lavoratore dipendente ai sensi degli art. 49 e 50 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, nonchè per i percettori di redditi da pensione il saldo dell'addizionale è determinato dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio ed è trattenuto in massimo undici rate, a partitre del mese successivo a quello in cui sono state fatte le operazioni di conguaglio, oppure in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d'imposta.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente ed assimilati e redditi di pensione, la determinazione ed il pagamento a saldo avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.

MODALITA' DI VERSAMENTO PER I SOGGETTI PRIVATI
I soggetti privati effettuano il versamento dell'addizionale comunale IRPEF, in acconto ed a saldo, tramite il mod. F24, utilizzando i codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate associati al codice catastale del comune, che per Ittiri è E377 (per i percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati e redditi da pensione, il versamento è effettuato dal sostituto d'imposta).

I versamenti vanno effettuati esclusivamente tramite modello F24.
Per i versamenti a favore del Comune di Ittiri, il Codice Ente da indicare è E377.

Per i codici tributo da indicare sul modello F24, come pure per ulteriori informazioni in merito a versamento, rateazioni e sanzioni per omesso e ritardato versamento, occorre fare riferimento alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

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