Ai sensi e per effetti dell'art. 928 del Codice Civile si pubblica l'elenco degli oggetti rinvenuti depositati al Municipio e dei quali sarà fatta restituzione al proprietario che offrirà le opportune prove, oppure al rinvenitore trascorso un anno dalla II pubblicazione.

I legittimi proprietari dei beni possono rivendicarli presso il Comando di Polizia Locale  entro un anno (365 giorni) dalla pubblicazione. Trascorso infruttuosamente il termine, tutti i predetti beni passeranno in possesso al ritrovatore (art. 929 Codice Civile).

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